Discussione:
Richiesta informazione.
(troppo vecchio per rispondere)
Lagrange
2006-06-24 23:41:05 UTC
Permalink
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un'informazione: nel caso in cui l'esito degli
scrutini per un allievo di scuola secondaria superiore non sia
positivo, a fine anno, il consiglio di classe è tenuto ad informare i
genitori preventivamente rispetto alla data di pubblicazione dei
risultati? Ed in quali modalità? Potreste indicarmi qualche
riferimento normativo?

Grazie e buona Domenica!


Lidia.
Pasqualina
2006-06-25 07:55:40 UTC
Permalink
"Lagrange" <***@yahoo.it> ha scritto nel messaggio news:***@u72g2000cwu.googlegroups.com...
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un'informazione: nel caso in cui l'esito degli
scrutini per un allievo di scuola secondaria superiore non sia
positivo, a fine anno, il consiglio di classe è tenuto ad informare i
genitori preventivamente rispetto alla data di pubblicazione dei
risultati? Ed in quali modalità? Potreste indicarmi qualche
riferimento normativo?

Grazie e buona Domenica!


Lidia.

Si ,è tenuto ad informare i genitori prima della pubblicazione. Per quanto
riguarda le modalità ogni scuola si regola come più ritiene opportuno e cioè
con telegramma, telefonata, raccomandata oppure aprendo i cancelli il giorno
prima ai soli genitori. Comunque nei mesi precedenti il consiglio è tenuto
ad informare i genitori dello scarso rendimento del proprio figlio di modo
che si possa cercare rimediare, senza arrivare alla bocciatura.
Buona domenica anche a te
Lagrange
2006-06-25 08:46:29 UTC
Permalink
Post by Pasqualina
Si ,è tenuto ad informare i genitori prima della pubblicazione.
Ciao Pasqualina, grazie per la risposta. Potresti fornirmi un
riferimento normativo relativo a tale obbligo?


Ciao!

Lidia.
ombretta
2006-06-25 12:39:58 UTC
Permalink
Post by Lagrange
Post by Pasqualina
Si ,è tenuto ad informare i genitori prima della pubblicazione.
Ciao Pasqualina, grazie per la risposta. Potresti fornirmi un
riferimento normativo relativo a tale obbligo?
Provo a rispondere io :-).
La prima OM che parla di "comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito
negativo degli scrutini e degli esami" e' la n.126 del 20 aprile 2000, cerca
l'art. 5 comma 2 a questo indirizzo:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om126_00.html

Poi con la CM n. 156 del 7 giugno 2000 furono date specifiche istruzioni in
merito, lasciando pero' liberta' alle scuole sulla scelta del metodo
(telefonata, telegramma):
"È appena il caso di far presente che le modalità da adottare per la
comunicazione alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami
vanno individuate e definite dalle singole istituzioni scolastiche nella
loro autonoma valutazione e secondo il prudente apprezzamento derivante
dalla conoscenza e peculiarità dei singoli casi."
Puoi trovare la CM 156/2000 qui:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm156_00.html

La comunicazione preventiva per esito negativo degli scrutini viene ribadita
anche l'anno successivo con l'OM n. 90 del 21 maggio 2001, art. 16 c. 4:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
Con l'Om 56 del 23 maggio 2002 si comunica semplicemente alle scuole che e'
ancora valida l'OM n. 90/01:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om056_02.html

Poi ... il silenzio!
Ci sono state comunicazioni in merito agli scrutini, ma erano relative alla
riforma della scuola primaria e della media di I grado, non mi ricordo di
altre comunicazioni per noi delle superiori, cmq nella mia scuola abbiamo
continuato ad inviare una comunicazione scritta in caso di bocciatura (forse
per posta prioritaria, non so di preciso perche' di questo si occupano la
segreteria didattica ed il coordinatore di classe) e gli esiti di tutte le
classi vengono pubblicati insieme il giorno seguente l'ultimo scrutinio,
tranne
per le quinte, per loro l'elenco degli ammessi all'esame di stato viene
esposto il giorno dopo lo scrutinio.

Ombretta
abba
2006-06-25 14:23:01 UTC
Permalink
On Sun, 25 Jun 2006 14:39:58 +0200, "ombretta"
Post by ombretta
Post by Lagrange
Post by Pasqualina
Si ,è tenuto ad informare i genitori prima della pubblicazione.
Ciao Pasqualina, grazie per la risposta. Potresti fornirmi un
Con l'Om 56 del 23 maggio 2002 si comunica semplicemente alle scuole che e'
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om056_02.html
Poi ... il silenzio!
non ha importanza... il c.4 dell'art.16 dell'O.M. 90/01 è ancora vigente,
non è stato abrogato, nè esplicitamente nè implicitamente.
Lagrange
2006-06-26 09:01:33 UTC
Permalink
Post by ombretta
Provo a rispondere io :-).
Ciao Ombretta e grazie per il tuo intervento, sei stata chiarissima! :)

A presto,

Lidia.
abba
2006-06-25 13:20:22 UTC
Permalink
Post by Lagrange
Si ,=E8 tenuto ad informare i genitori prima della pubblicazione.
Ciao Pasqualina, grazie per la risposta. Potresti fornirmi un
riferimento normativo relativo a tale obbligo?=20
dall'O.M. 90/01, art.16

"4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione,
definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle
famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi
quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore."
Lagrange
2006-06-26 09:03:15 UTC
Permalink
Ciao Abba, grazie per la conferma di validità dell'articolo.

A presto,

Lidia.
abba
2006-06-26 15:35:30 UTC
Permalink
Ciao Abba, grazie per la conferma di validit=E0 dell'articolo.
prego, colgo l'occasione per fornire un altro riferimento ancora
- e ancora più recente:

dall'OM. n. 126 del 20 aprile 2000

"Art.5
Disposizioni generali

1. Sono confermate le disposizioni di cui al Titolo V dell'ordinanza
ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti integrazioni.

2. All'art.25 (Disposizioni generali, n.d.r.) sono aggiunti i seguenti
commi:
" 6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".
7. (omissis)"
A presto,
Lidia.
Ciao e buon lavoro,

abba
Gianna
2006-06-26 16:17:31 UTC
Permalink
Post by abba
Post by abba
prego, colgo l'occasione per fornire un altro riferimento ancora
dall'OM. n. 126 del 20 aprile 2000
2. All'art.25 (Disposizioni generali, n.d.r.) sono aggiunti i seguenti
" 6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".
7. (omissis)"
Si d'accordo, tutto mi sembra sensato, ma anticipiamo leggermente i tempi.
Mi riferisco al fatto che la scuola abbia anche l'onere della diligenza
nelle comunicazioni.
Nella fattispecie, mia figlia ha riportato in 5 ginnasio, al primo
pagellino,una insufficienza grave in greco e latino e una insufficienza in
matematica.
Al secondo pagellino insufficienza, quindi ha progredito pur essendo sempre
insufficiente.
La mia aspettativa e' stata di un ulteriore miglioramento confortata dagli
assidui colloqui con gli insegnanti che alla fine hanno sbottato " ma
signora, la faccia finita, male che vada avra' un debito che recuperera'"!
Risultato: bocciata, alla stregua di chi aveva 1 e 2 e 3 come voti costanti.
Otto in italiano, appena sufficiente in matematica e inglese, 9 in condotta,
8 ginnastica e religione.
Siamo rimasti sconvolti dal verdetto e, mi sono chiesta: ma la scuola non ha
un dovere di diligenza verso le famiglie?
Se io avessi avuto il piu' piccolo sospetto di un simile risultato avrei
messo mano al portafogli e provveduto con lezioni private.
Perche' nessuno ha parlato e fatto cio' che ci si aspetta dalla scuola:
istruire i nostri ragazzi e non limitarsi a fare il ragioniere/notaio.
Perche' nessun insegnante ha mai preso l'iniziativa di dire: guardi che sua
figlia ha bisogno di un sostegno extrascolastico, le consigliamo di
provvedere!
Avrei immediatamente ottemperato anziche' far perdere un anno di vita e
l'autostima ad una splendida ragazza.
Mi commentate quanto sopra?

Continua a leggere su narkive:
Loading...