Post by SimonSecondo il DM 39/98
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm039_98.html
(tabelle allegate)
la conduzione dell'ufficio tecnico spetta all'insegnante di laboratorio
(tabella C).
dice anche che ci vuole un Diploma di tecnico della cinematografia e della
televisione purché congiunto a diploma di qualifica di segretario di
edizione e produzione. E che quella classe di concorso è specifica per i
professionali ad indirizzo cinematografico e similari.
Per cui mi sorge il ragionevole dubbio che si riferisca ad uno specifico
insegnamento e non all'addetto all'ufficio tecnico che noi comunemente
conosciamo.
Oggi tra l'altro, in tribunale, ho scoperto che tale compito è stato
istituito nel 1965 mediante una circolare...la n.7 del 1965.
Se qualcuno la trova e la posta mi fa un favore, se no mi toccherà
rintracciare l'avvocato che l'ha citata durante una requisitoria.
L'avvocato di oggi ha anche elencato i compiti dell'addetto all'ufficio
tecnico citando come fonte normativa la legge di riordino delle attività
scolastiche 98/2001.
Boh! Sarò cecato io, ma mi sono spulciato tutto senza riuscire a trovare
quei compiti.
Sull'addetto all'ufficio tecnico ho intenzione di lanciare una gran bagarra
a livello nazionale.
Per me è un docente a tutti gli effetti e non un docente distaccato come
viene comunemente inteso.
Sembra cosa da poco, ma l'addetto all'ufficio tecnico, nonostante sia
incaricato dal Dirigente Scolastico sta diventanto a tutti gli effetti un
impiegato aggiunto alle dirette dipendenze del DSGA.
Viene praticamente snaturata la sua funzione di docente cosa che a mio
avviso è di una abnormita assoluta.
L'addetto all'ufficio tecnico esercita pienamente la sua funzione di
docente, seppur nel solo lato organizzativo.
E mai e poi mai, un DSGA che nella funzione è poco più di un capoufficio può
mettere becco in qualcosa che esuli dall'organizzazione dei servizi generali
(bidelli) e amministrativi (segreterie).
Figuriamoci a mettere becco nell'organizzazione didattica...
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